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Perché la sentenza della Consulta migliora la situazione di tanti bambini e bambine

Con Joëlle Long, docente di Diritto di famiglia, abbiamo analizzato la pronuncia della Corte Costituzionale che il 22 maggio ha aperto la strada al riconoscimento da parte di entrambe le madri del figlio nato all'estero con la procreazione assistita
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Bambina che disegna

Il 22 maggio la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 68/2025, ha dichiarato incostituzionale il divieto per le coppie di donne omosessuali di essere entrambe riconosciute come madri del figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita (PMA) effettuata all’estero. Grazie a questa storica pronuncia, le due donne potranno ora essere registrate all’anagrafe come madri dalla nascita: sia la madre biologica, sia quella intenzionale – ovvero la donna che ha condiviso il progetto procreativo e prestato preventivo consenso alla PMA effettuata all'estero insieme alla partner. La decisione ha suscitato immediate reazioni politiche e portato in piazza numerose famiglie arcobaleno, che hanno accolto con entusiasmo la sentenza. Segna una svolta anche per i comuni – il primo fu proprio Torino, nel 2018 – che, in via pionieristica, avevano iniziato a iscrivere all’anagrafe i figli di due madri: un’iniziativa poi bloccata da una circolare del Ministro dell’Interno Piantedosi del 2023, che - oltre a sospendere le registrazioni - aveva portato in molti casi alla cancellazione del cognome della seconda mamma dai certificati di nascita dei figli. Grande risonanza mediatica, in questo senso, ebbe il caso delle 33 mamme di Padova, dove la Procura non si era limitata ad annullare le registrazioni più recenti ma era andata indietro nel tempo fino al 2017.

Con Joëlle Long, docente di Diritto di famiglia e di Diritto minorile del Dipartimento di Giurisprudenza e vicepresidente del CIRSDe, abbiamo approfondito il contenuto della sentenza, il contesto in cui è maturata e le sue conseguenze a livello giuridico e sociale. 

Professoressa, dove era contenuto il divieto su cui si è espressa la Consulta?

Non era espressamente previsto dalla legge ma era frutto dell’interpretazione di un complesso di norme. Il giudice a quo – ovvero il giudice che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, nel caso specifico il Tribunale di Lucca – aveva individuato ben tre norme: gli articoli 8, 9 della Legge 40 del 2004, la legge sulla procreazione medicalmente assistita e l’art. 250 del Codice civile. La Corte costituzionale ha poi ritenuto di limitare la questione al solo articolo 8, che è stato poi dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che un figlio nato da due donne che abbiano fatto ricorso alla PMA possa essere riconosciuto già dal momento della nascita da entrambe le mamme. Questo articolo, in effetti, ha una formulazione molto generale: dice solo che il bambino nato da PMA è figlio della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alla PMA ai sensi della legge, ma visto che la legge stessa prevede che solo le coppie eterosessuali possano accedere alla PMA, il risultato è che il bambino non poteva (prima della sentenza) avere lo stato di figlio di due madri fin dalla nascita.

Perché quel divieto è stato ritenuto incostituzionale?

Per dichiarare costituzionalmente illegittimo l’articolo 8 della Legge 40/2004 la Corte ha usato tre parametri:  l’articolo 2, l'articolo 30 e l'articolo 3 della Carta costituzionale. Sintetizzando, il 2 e il 30 si possono considerare insieme, perché il 2 è la norma molto generale che protegge i diritti umani fondamentali, mentre l'articolo 30 protegge il diritto dei figli di essere mantenuti, istruiti ed educati dai genitori, senza discriminazioni sulla base della nascita all'interno o al di fuori del matrimonio. Il ragionamento della Corte è sostanzialmente che è interesse del minore,  concepito con la procreazione medicalmente assistita, essere riconosciuto legalmente come figlio o figlia da entrambe le madri che l'hanno voluto fin dal momento della nascita. Il focus per quanto riguarda questi due articoli è dunque è sull'interesse del figlio o della figlia a essere riconosciuta giuridicamente da entrambe le mamme al momento della nascita. Rispetto all'articolo 3, che sancisce il principio di uguaglianza e quindi il divieto di discriminazione, la Corte dice che è irragionevole una disciplina che tratti diversamente situazioni che sono assimilabili in assenza di un contro-interesse, ovvero l'interesse di un terzo soggetto che entri in gioco, da tutelare. Nel caso del figlio di due madri non c’è un contro-interesse né pubblico né privato che possa giustificare il rifiuto alla madre intenzionale del riconoscimento. Caso diverso è invece quello della maternità per surrogazione, in cui entra in gioco - secondo la consolidata giurisprudenza della Corte - la protezione della dignità della donna che porta avanti la gravidanza ma che non crescerà il bambino: questa protezione giustifica il divieto legale di maternità per surrogazione e anche l’impossibilità per i due papà di essere riconosciuti come tali fin dalla nascita. Non così invece, come sottolinea la Corte in questa sentenza, se parliamo di due mamme.

La maternità per surrogazione naturalmente riguarda i figli di due padri: qual è la loro situazione dal punto di vista giuridico oggi?

La sentenza 68/2025 non riguarda i figli di due padri, per i quali la situazione dal punto di vista giuridico non cambia dunque, ed è la seguente: oggi due uomini che abbiano un progetto procreativo comune dovranno andare all’estero, in un paese che consenta la maternità per surrogazione. Lì nascerà il bambino e otterranno un atto di nascita che riporterà fin da subito o a seguito di una successiva pronuncia giudiziale i loro nomi come padri del bambino. Tuttavia questo atto potrà essere riconosciuto nel nostro paese solo nella parte in cui menziona il rapporto genitoriale con il padre biologico. Per quanto riguarda l'altro genitore, allo stato attuale non è ammessa la trascrizione, quindi il rapporto giuridico non si instaura. 

Perché la Consulta è intervenuta sul tema del riconoscimento della maternità per i figli delle coppie di donne omosessuali e in generale quando si pronuncia?

La Consulta interviene quando un giudice ritiene che vi sia una legge che viola la Costituzione. Questa sentenza ha avuto origine da una vicenda che riguardava un nucleo familiare composto da due madri e due bambini. Le due donne avevano avuto i due figli con la PMA e le avevano entrambe riconosciute alla nascita. Nel caso del secondo figlio (e non invece per la prima), tuttavia, la Procura della Repubblica aveva chiesto la rettificazione dell’atto di nascita in ragione del (falso) riconoscimento da parte della madre intenzionale. Nell’ambito di questo procedimento il Tribunale di Lucca ha sollevato questione di legittimità costituzionale. È interessante notare come in questo caso vi fosse un'incertezza drammatica per le persone coinvolte, perché nello stesso nucleo familiare convivevano una figlia maggiore legalmente figlia di tutte e due le madri e un figlio minore con un procedimento giudiziario pendente che avrebbe potuto portarlo a non essere più figlio legale di una delle sue mamme.

Prima della sentenza cosa succedeva? La madre intenzionale non veniva riconosciuta?

Secondo l’orientamento maggioritario non era possibile per la madre intenzionale riconoscere il bambino alla nascita. L'unica opzione per ottenere la costituzione del rapporto di filiazione era l'adozione in casi particolari, che viene pronunciata dal Tribunale per i Minorenni, ai sensi dell'articolo 44, lettera d della Legge 184 del 1983, che è la legge sull'adozione. Questa norma non è certo pensata per le famiglie omogenitoriali ma la giurisprudenza l’ha usata per dare loro riconoscimento perché consente di pronunciare l'adozione nell'interesse del minore nei casi in cui non ci siano i presupposti per l'adozione piena ma sia comunque nell’interesse del minore l’adozione. La soluzione dell'adozione in casi particolari però non è ottimale, e lo afferma anche la Corte costituzionale in questo provvedimento: per portare a termine il procedimento ci vuole del tempo, durante il quale il minore non è legalmente figlio del genitore intenzionale. Inoltre, comporta dei costi e soprattutto, come sottolinea la Consulta, è un procedimento che inizia su domanda dell'aspirante adottante. Quindi se il genitore intenzionale non chiede di adottare il proprio figlio il minore non può far nulla, o comunque è molto difficile.

La sentenza introduce una nuova concezione di genitorialità?

Non direi, perché nell'ordinamento giuridico già prima della sentenza la genitorialità poteva e può fondarsi sia sul dato biologico sia sul dato della volontarietà dell'accudimento. Un esempio è l'adozione del bambino abbandonato, introdotta in Italia già nel 1967. Un altro esempio è la procreazione medicalmente assistita: non certo quella del testo originario della legge n. 40/2004, che non ammetteva la fecondazione eterologa e dunque il concepimento di un figlio con gameti di un terzo, ma quella che si è andata sviluppando nel corso degli anni grazie alla Corte costituzionale che è appunto l’organo che ha introdotto la possibilità di eterologa in Italia con una sentenza del 2014. Direi che neanche sul tema della omogenitorialità si è innovato, perché l’ordinamento giuridico già da tempo ammette che in Italia ci possano essere bambini che hanno due mamme o due papà. Prima citavo l’orientamento dei Tribunali per i Minorenni che dal 2014 ammette l'adozione in casi particolari: nelle prime pronunce si argomentava sul fatto che la coppia genitoriale fosse composta da due donne e se questo potesse essere nell'interesse del minore, ma nel corso degli anni è diventato pacifico e ormai c'è una consonanza di vedute sul fatto che una coppia di genitori possa essere composta da due donne oppure da due uomini. In ogni caso, la sentenza è molto importante perché migliora la situazione di tantissimi bambini e bambine che non dovranno più attendere la sentenza di adozione o vivere per anni nel timore che il rapporto genitoriale venga annullato: oggi hanno diritto ad avere due genitori fin dalla nascita, come i bambini nati da una coppia composta da un uomo e da una donna.